Cronaca

C’è sempre “discriminazione nei confronti delle imprese del gioco

La notizia che si vuole riferire è un ulteriore attestato di quanta “discriminazione” ancora esiste nei confronti delle imprese che si occupano di gioco d’azzardo pubblico e di siti per giocare al casino online e di quanta fatica le stesse fanno per gestire le proprie attività da un punto di vista economico-finanziario. Non basta che le Banche non consentano crediti a queste aziende ludiche, ma non hanno alcuna possibilità di accedere a finanziamenti europei neppure per quelle situazioni dove esiste una attività prevalente (esercizio di bar/caffetteria) con inserita anche la locazione di apparecchiature da intrattenimento nella stessa struttura.

Accade, quindi, che il Tar Sardegna respinga il ricorso di un titolare appunto di un bar contro la revoca di un finanziamento di 50mila euro richiesto al Fondo Sociale Europeo per la presenza nel suo locale di slot machine. L’attenzione della clientela di questo esercizio viene richiamata con una unica insegna identificativa “Snack Bar Sala Slot” che non provvede a differenziare le due “attività”, ma tende invece ad uniformarle e la clientela del locale caffetteria ha la possibilità di intrattenersi sia nel bar che con le apparecchiature da intrattenimento.

Il titolare ha avviato questo nuovo locale affiancando le due iniziative “mischiando” una attività finanziabile dal Fondo Sociale Europeo, con una non finanziabile. Con questa motivazione il Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato dal titolare della caffetteria/slot contro la Regione Sardegna per la revoca all’ammissione dell’attività ad un finanziamento da 50mila euro dal Fondo Sociale Europeo messo a disposizione dei comuni con popolazione con più di ventimila abitanti.

Il finanziamento, anche solo in parte, di attività non sovvenzionabili con risorse pubbliche, non può essere destinato a categorie specifiche come quella dei giochi, lotterie, scommesse, case da gioco: in effetti, le spese finanziate non attenevano a beni oggettivamente propri degli arredi dell’attività di bar/caffetteria, ma si riferivano anche al pagamento del contratto di locazione del locale (unico per entrambe le attività) ed alla gestione complessiva.

Dai documenti che il ricorrente ha presentato, a livello fotografico, che sono stati esaminati dall’amministrazione (Regione-Sfirs) nonché anche dalla istruttoria compiuta, si può desumere che non sussista una “rigida separatezza” nell’esercizio delle due attività commerciali, che vengono di conseguenza svolte in locali attigui e che sono gestite dalla medesima società.

Un altro profilo sollevato è quello dell’attività di gioco, non nei migliori casino online, riconducibile all’articolo che regolamenta il gioco-biliardo, i Giudici del Tar segnalano che, da quanto prodotto in giudizio, non risulta che nel locale vi siano biliardi, gioco effettivamente caratterizzato da un codice diverso di attività stante la sua “natura diversa” della tipologia ed, addirittura, rientrante nelle attività culturali. E continuano i Giudici sottolineando che, nel caso specifico della caffetteria/slot, si tratta solo di collocazione di slot machine a disposizione di un comune pubblico sia del bar che degli apparecchi da intrattenimento.

Non si può certamente “controbattere” il parere del Tar, ma valutare la “discriminazione” del gioco nei confronti di altri settori è possibile e questo non può che aggiungere “tristezza ad amarezza” nel vedere quanta differenza viene posta in essere quando si parla di un qualsiasi comparto del gioco pubblico: sembra che neppure il Tar voglia prendere in esame che questo comparto è stato studiato e voluto proprio dallo Stato che lo dà in concessione in modo che gli esercenti che lo trattano lo facciano a suo titolo. Solo che questo titolo viene assai poco riconosciuto e rispettato: non è discriminazione questa forse?