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Art 126 bis CDS: decurtazione punti ed omessa dichiarazione dei dati

Se non sapete di cosa parla l’articolo 126 bis del Codice della Strada, oppure se sapete di cosa si tratta, ma vorreste avere delle conoscenze più dettagliate e precise a riguardo, allora qui in questo articolo potrete trovare le risposte alle vostre domande. Qui infatti verrà spiegato punto per punto in cosa consiste l’articolo 126 bis del CDS, così che possiate non avere più alcun dubbio. 

Di cosa si stratta?

L’articolo 126 bis è uno degli articoli appartenenti al Codice della Strada. Tra i diversi articoli di esso, il 126 bis è piuttosto conosciuto e soprattutto spesso discusso, in quanto riguarda la questione dei punti della patente ma soprattutto, la loro decurtazione nel caso in cui altri articoli del CDS vengano infranti. Molto spesso infatti, a causa di una sanzione ci si trova ad avere decurtati dei punti della patente, che possono variare in base alla norma che si ha infranto. E’ importante sapere però, per poterci tutelare, quali siano i casi in cui possono essere decurtati i punti della patente ed in tal caso, quanti ne debbano essere decurtati.

Punti patente, decurtazione, omessa dichiarazione

Nel momento in cui vi viene rilasciata la vostra patente di guida, a questa viene attribuito un punteggio di 20 punti. Questi 20 punti, possono essere del tutto decurtati, nel caso in cui venga violata una norma stabilita dal codice della strada, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Vi sono poi altre violazioni che comportano una decurtazione parziale dei punti della patente e perciò, il numero di punti decurtati per una determinata sanzione deve essere indicato in un verbale. Nel momento in cui invece vengono rilevate nello stesso momento diverse violazioni di più norme, in quel caso possono essere decurtati massimo 15 punti. Per quanto riguarda invece la contestazione, essa si ritiene definita quanto è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, oppure una volta terminati i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La comunicazione della sanzione e del decurtamento di punti, deve essere svolta a carico del conducente dell’auto. Nel caso in cui manchi l’identificazione di quest’ultimo, allora entro 60 giorni il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che ha emanato la sanzione, i suoi dati personali e quelli della patente di colui che guidava il veicolo al momento della violazione. Nel caso in cui il proprietario del veicolo risulti una persona giuridica, allora il suo legale rappresentante oppure un suo delegato, deve comunque provvedere a fornire i dati sopra citati all’organo di Polizia, sempre entro 60 giorni. Per cui se il proprietario del veicolo, che può essere sia una persona fisica che giuridica, non fornisce entro i tempi previsti i dati richiesti all’organo di Polizia, senza avere dei motivi giustificanti e soprattutto documentati, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va da 292 a 1168 euro.